Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 23/05/1924 n. 827

Art. 357. A norma dei decreti di concessione di stipendi ed assegni, dei decreti di destinazione degli impiegati e di quegli altri titoli e decreti, registrati, ove ne sia il caso, alla Corte dei conti, dai quali derivi l'obbligo al pagamento dei canoni, censi, fitti, o di altre spese d'importo e scadenza fissi ed accertati, le amministrazioni centrali ai cui servizi le spese stesse si riferiscono, compilano, distintamente per provincia e per capitolo del bilancio, in doppio originale, i ruoli individuali, che servono di autorizzazione alle delegazioni del tesoro per disporre ed annotarvi i pagamenti delle spese fisse e le variazioni o le cessazioni delle stesse. I detti ruoli debbono portare un numero progressivo per ciascun capitolo ed indicare per ogni partita la somma annua dovuta al lordo, e, ove del caso, l'importo al lordo della quota riferibile all'esercizio in corso, nonché‚ l'importo al lordo e al netto di ciascuna rata da pagarsi alle singole scadenze. Debbono altresì indicare le condizioni a cui va subordinato il pagamento ed il luogo ove questo deve essere effettuato, e l'importo complessivo di tutti gli anni susseguenti per gli assegni di aspettativa o di disponibilità e pei fitti. A favore dei creditori di fitti, canoni, livelli, censi e simili, riferibili a beni situati in località diverse può essere emesso un unico ruolo pagabile nel luogo di residenza, del creditore, purché‚ le diverse partite siano imputabili ad uno stesso capitolo. I ruoli compilati con le indicazioni suddette, firmati dal capo dell'amministrazione centrale o da un suo delegato, visti, previo accertamento della loro regolarità, dal direttore capo della ragioneria e corredati degli atti relativi, non sottoposti preventivamente al visto della Corte dei conti, sono spediti in doppio originale alla Corte stessa con un elenco in due esemplari, uno dei quali è da essa restituito per ricevuta. Per le spese fisse, al pagamento delle quali si provvede direttamente dalle amministrazioni centrali i direttori capi di ragioneria debbono tenere i conti individuali nella forma stessa di quelli che vanno uniti ai ruoli, allibrandovi a credito la competenza annua le rate da pagarsi al netto e al lordo e a debito i pagamenti disposti.

Art. 358. Per le competenze dovute al personale, il ruolo viene di regola trasmesso alla ragioneria e da questa alla Corte dei conti insieme al decreto che autorizza la spesa o ne varia l'importo.

Art. 359. La Corte dei conti, ricevuti i ruoli anzidetti e riconosciutane la regolarità, li munisce del visto, ritiene i documenti che li riguardano, restituisce alle competenti amministrazioni centrali quegli altri documenti che le fossero stati dati in semplice comunicazione ed invia alla delegazione del tesoro della provincia in cui deve eseguirsi il pagamento un originale dei ruoli con elenchi in due esemplari, uno dei quali viene restituito per ricevuta. Gli elenchi portano un numero progressivo per provincia.

Art. 360. Le eventuali osservazioni della Corte dei conti sui ruoli ricevuti sono comunicate agli uffici che formarono i ruoli stessi.

Art. 361. I ruoli per le pensioni normali sono emessi in due esemplari dal ministero delle finanze in base al decreto della Corte dei conti che assegna la pensione. Un esemplare è trasmesso direttamente dal ministero alla delegazione del tesoro per la sua esecuzione e l'altro alla Corte dei conti che lo trattiene nei propri atti. Restano ferme le disposizioni speciali per l'emissione dei ruoli di pagamento delle pensioni di guerra.

Art. 362. La delegazione del tesoro, ricevuti i ruoli che contengono la iscrizione delle partite e i relativi conti correnti dei singoli creditori, li riunisce secondo i capitoli della spesa della rispettiva amministrazione, ed assegna a ciascun conto il numero progressivo che, oltre quello appostovi dall'amministrazione centrale, il conto mesimo deve prendere nel volume del rispettivo capitolo, fatta eccezione di quelli relativi al debito vitalizio, pei quali il ministero delle finanze assegna una numerazione progressiva per tutte le delegazioni. Le variazioni alle perdite per le quali trovansi aperti presso le delegazioni del tesoro i conti correnti, debbono risultare da ruoli di variazione, che debbono essere comunicati nei modi e colle forme stesse prescritte pei ruoli principali. Se la variazione importa un aumento o una diminuzione alla somma da pagare, o mutazione di norme o di condizioni, ne è fatta annotazione nel conto corrente cui si riferisce la variazione. Se questa importa la cessazione della partita, il relativo conto corrente viene chiuso e non può riaprirsi senza un nuovo ruolo di iscrizione. Ai semplici mutamenti nello stato, nella capacitò e nella rappresentanza provvedono direttamente le delegazioni del tesoro in base ai documenti ad esse prodotti, senza che occorrano ruoli di variazione. Per le pensioni di guerra resta in vigore la disposizione contenuta nel R.D. 8 febbraio 1923 n. 358. Gli uffici provinciali del Tesornciali del Tesoro provvedono direttamente ad eseguire, nei ruoli per le spese fisse, le variazioni in dipendenza:

1) di ritenute di natura non fiscale, consentite da apposite disposizioni legislative, in base a comunicazioni del capo dell'ufficio competente;

2) dell'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, in base a comunicazioni dei relativi atti concessivi emanati dalle competenti Amministrazioni;

3) di promozioni, di aumenti periodici di stipendi per anzianità e di aumenti anticipati di stipendio, in base a comunicazione dei relativi atti concessivi. Tutte le comunicazioni indicate nel comma precedente sono trasmesse anche alla Corte dei conti. Le comunicazioni di cui al punto 1) debbono contenere l'attestazione che non vengono superati i limiti di cedibilità degli stipendi, salari e pensioni o gli altri particolari stabiliti dalle disposizioni vigenti. Gli uffici provinciali Tesoro non danno corso alla variazione, informandone l'ufficio richiedente, qualora accertino il superamento dei detti limiti, in base agli atti in proprio possesso.

Art. 363. Se nei ruoli d'iscrizione ed in quelli di variazioni di spese fisse le delegazioni del tesoro rilevino errori tali da poter essere corretti senza alcun dubbio e che non alterino la somma assegnata, li emendano esse stesse, informandone la competente amministrazione centrale, la quale ne rende avvertita la Corte dei conti. Se trattasi invece di errori che diano luogo a dubbi ed incertezze, promuovono dalla competente amministrazione centrale le disposizioni occorrenti, che debbono essere date con altri ruoli di rettificazione, comunicati colle forme stesse prescritte pei ruoli principali e per quelli di variazioni. Ove accada che le delegazioni ricevano ruoli di variazione per diminuzione o cessazione di assegni, con decorrenza anteriore all'ultimo pagamento regolarmente eseguito sulla base del relativo conto corrente, e non possano per ciò compensare coi pagamenti successivi la rata o maggior somma pagata, ritornano il ruolo di variazione all'amministrazione centrale emittente, affinché‚ provveda alla variazione della decorrenza, come è detto al secondo alinea dell'articolo 362 del presente regolamento, ed al ricupero delle somme indebitamente pagate. Avvenendo il caso che l'amministrazione centrale spedisca il ruolo col conto individuale di un pensionato alla delegazione del tesoro ed a questa fosse noto che il titolare dimori in altra provincia, la delegazione medesima rimette il ruolo stesso, con gli elenchi relativi, alla delegazione competente, avvertendone il ministero delle finanze.

Art. 364. Ogni qualvolta consti ad un Ufficio provinciale del tesoro che una spesa fissa debba cessare per morte del creditore o per altra causa, esso ne sospende il pagamento, richiamando ed annullando anche gli ordini che fossero stati emessi e non pagati. Lo stesso Ufficio provvede alla chiusura della relativa partita trasmettendo con elenco la situazione partitaria all'Amministrazione centrale competente. Nella situazione partitaria deve indicarsi, ove necessario, l'ammontare del rateo relitto sulla partita di spesa chiusa. Nel computo delle rate i mesi si calcolano tutti di trenta giorni.

Art. 365. Quando per tramutamento di residenza del creditore il pagamento di una spesa fissa, pur rimanendo questa invariata, deve esser fatto per l'avvenire in altra provincia, la delegazione del tesoro chiude il proprio conto corrente e ne rimette una copia autentica all'altra delegazione che deve provvedere agli ulteriori pagamenti, senza che per questi occorra altro ruolo della competente amministrazione centrale. La delegazione del tesoro che chiude il conto corrente ne informa l'amministrazione centrale e la Corte dei conti. E' fatta eccezione per le indennità di rappresentanza ed altre competenze analoghe il cui importo sia variabile a seconda della sede o dell'ufficio, per le quali debbono bensì chiudersi i conti nel modo suindicato, ma non possono le delegazioni a cui vennero spedite le copie autentiche provvedere agli ulteriori pagamenti senza che prima abbiano ricevuto l'occorrente ruolo di inscrizione o di variazione dalla competente amministrazione centrale. Quando vi sia un conto corrente distinto per dette indennità od assegni, la prima delegazione provvede alla chiusura di esso senza inviarne copia all'al- tra delegazione.

Art. 366. Il tramutamento degli impegni governativi in attività di servizio è notificato al- le delegazioni del tesoro dai rispettivi capi d'ufficio o d'amministrazione. Tale notificazione può aver luogo anche con pubblicazione sul bollettino ufficiale. Gli altri creditori che tramutino domicilio o residenza, ne fanno direttamente dichiarazione alla delegazione del tesoro della provincia nella quale è inscritto il loro credito. Se la partita del credito fosse iscritta presso un agente pagatore fuori del capoluogo della provincia, la dichiarazione è presentata all'agente pagatore, il quale, in tal caso, la trasmette alla delegazione del tesoro aggiungendovi l'indicazione dell'ultima rata pagata ed unendovi l'estratto del conto corrente di cui al successivo art. 400.

Art. 367. L'invio della copia autentica del conto corrente, di cui è parola nell'articolo 365, deve farsi con elenco in due esemplari, uno dei quali viene restituito per ricevuta. La delegazione del tesoro che riceve tale copia autentica, la ritiene come base degli ulteriori pagamenti, e la unisce al volume del rispettivo capitolo assegnandole il proprio numero progressivo.

Art. 368. Pel pagamento di una spesa fissa è sempre necessario che la delegazione sia in possesso del ruolo col relativo conto corrente, cui sia stato assegnato il proprio numero progressivo, e dal quale risultino chiaramente le rate che sono dovute. Ove ci non emerga nettamente dal conto corrente, la delegazione deve domandare gli opportuni schiarimenti alla amministrazione centrale se si tratti di ruoli originali, od all'altra delegazione che ne fece l'invio, se invece si tratti di copie autentiche di detti ruoli. I pagamenti effettuati per acconti mensili di pensione, ai sensi dell'art. 23 del R.D. 21 novembre 1923 n. 2480, modificato dall'art. 8 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2835, sono considerati provvisori e scritturati come quelli dei titoli di spesa collettivi pagati in parte, sino all'arrivo del ruolo di pensione definitiva sul quale dovranno allora essere riportati.

Art. 369. La decorrenza degli stipendi, sia per nuova nomina, sia per promozione, comincia dal giorno primo del mese successivo a quello della data del decreto di nomina o di promozione, salvo che in esso decreto non sia diversamente disposto. Per gli impiegati retribuiti ad aggio che siano destinati ad impiego con stipendio fisso, e viceversa, lo stipendio o l'aggio decorre rispettivamente dal giorno in cui sia cessato il godimento dei precedenti averi.

Art. 370. Gli stipendi di attività, assegni di disponibilità o di aspettativa, pensioni ed assegni congeneri si pagano a mensilità maturate. Tuttavia il pagamento dello stipendio agli impiegati in attività di servizio e l'assegno agli impiegati in disponibilità, che prestano la loro opera presso uffici governativi, può incominciare il giorno 27 del mese cui si riferisce il pagamento od il precedente giorno feriale qualora il 27 del mese cada in giorno festivo. Coloro i quali sono incaricati, ai sensi del successivo art. 383, della riscossione per conto di altri, possono riscuotere presso gli uffici pagatori gli stipendi e gli assegni di disponibilità, per i quali sono stati incaricati, il giorno feriale che precede quello stabilito col secondo comma del presente articolo ed iniziare nello stesso giorno i pagamenti a favore degli aventi diritto. Il pagamento delle pensioni è eseguito alle speciali scadenze per esse stabilite o nel giorno precedente qualora quello di scadenza sia festivo. Il Ministro per il tesoro può disporre che i termini previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo siano anticipati di due giorni feriali e che il pagamento delle pensioni abbia inizio non oltre cinque giorni feriali prima delle scadenze per esse stabilite con l'osservanza delle modalità che saranno determinate con suoi decreti. In caso di particolari esigenze connesse con il funzionamento del servizio di tesoreria, il Ministro del tesoro può consentire con proprio decreto che il pagamento diretto dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi al personale statale, nonché‚ le relative operazioni di accreditamento conseguenti alla richiesta da parte del personale stesso delle modalità agevolative di riscossione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984 n. 21, abbiano inizio in data anteriore di non oltre sette giorni a quella di cui al comma 2 (77/a). In nessun caso, ove l'impiegato od il pensionato venisse a morire prima del giorno di maturazione della rata di assegni, si promuove azione contro gli eredi per la restituzione all'Erario dell'importo riscosso per i giorni che intercorrono tra la morte dell'assegnatario e la fine del mese, o la data di scaden- za della pensione.

 

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